Art. 15.
(Sosta negli spazi destinati ai motoveicoli a due ruote).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «2-bis. Negli spazi predisposti per la sosta di motoveicoli a due ruote possono sostare, parallelamente agli altri veicoli, anche i quadricicli leggeri, i quadricicli a motore, i tricicli e i motocicli con sidecar qualora tutte le ruote si trovino all'interno dell'area definita dalla riga esterna di delimitazione dell'area di sosta».